IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato,  a scioglimento della riserva di cui all'udienza
del  23 settembre  2004  la  seguente ordinanza nella causa civile di
primo  grado  recante  il  n. 204-C R.G.2004, promossa da Lanza Luigi
residente  in  Carcare (SV) ed elettivamente domiciliato in Millesimo
Piazza  Italia 82/1, presso e nello studio dell'avv. Marco Pella, che
lo  rappresenta  e  difende  in giudizio, in virtu' di delega posta a
margine del ricorso introduttivo.
    Contro  Polizia  municipale  di Cairo Montenotte (SV), in persona
del  sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione a verbale di
contestazione.
                           I n  f a t t o
    Con  ricorso  depositato  in  data  3 giugno  2004, il ricorrente
proponeva   opposizione   avverso  il  verbale  di  accertamento  per
violazione  n. 1067,  elevato  in  data  10 aprile 2004 dalla Polizia
municipale  di  Cairo  Montenotte,  per  la violazione dell'art. 142,
comma   8,   C.d.S.,   con  conseguente  irrogazione  della  sanzione
pecuniaria  di euro 137,55 (oltre euro 7,00 per spese accessorie e di
notificazione).
    Parte  ricorrente,  che  nel ricorso sostiene di non essere stata
alla  guida  del  veicolo di sua proprieta' ne' di essere in grado di
ricordare  chi  era  alla  guida  del  veicolo  stesso,  abitualmente
utilizzato  da  varie  persone,  all'udienza  del  23 settembre  2004
insisteva   nelle  eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  del
sistema   normativo  previsto  dal  C.d.S.,  per  cui  in  base  agli
artt. 142,  126-bis  e  180,  comma  8,  viene  ad essere imposta una
sanzione  per  responsabilita' non propria e/o obbligato il cittadino
ad  una  sorta  di  delazione e/o autodenuncia. In particolare veniva
eccepita   l'incostituzionalita'   dell'art. 126-bis   per   evidente
contrasto con i fondamentali principi della Costituzione e, comunque,
con gli artt. 3, 24, 25 (rectius art. 27) della Costituzione.
    Nel  merito, parte ricorrente eccepiva nel ricorso sia la mancata
indicazione  dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata
dell'infrazione,   in  quanto  l'indicazione  riportata  nel  verbale
sarebbe   mera   clausola  di  stile;  sia  la  contraddittorieta'  e
conseguente  nullita'  del  verbale  stesso in quanto all'indicazione
«no»   nella   casella   relativa  alle  sanzioni  accessorie,  segue
l'indicazione della decurtazione di due punti sulla patente di guida.
    Concludeva,   pertanto,   il  difensore  dell'opponente,  per  la
sospensione   del   giudizio  e  remissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,    previa    sospensione    dell'esecutorieta'    del
provvedimento  opposto,  e  nel merito per l'annullamento del verbale
impugnato.
                         I n  d i r i t t o
    Nel  caso  in esame il collegamento giuridico tra la questione da
giudicare  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale  appare evidente;
infatti,  ove  si  ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto
dall'art. 7  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modifiche  nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214 fosse conforme alla
Costituzione,  si  dovrebbe applicare, rigettato il ricorso, anche la
sanzione accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida
dell'opponente,  responsabile  in solido; mentre in caso contrario, e
sempre  nel  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il  ricorrente sarebbe
solamente  sanzionato con il versamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, senza decurtazione dei punti di patente.
    La  questione  di  costituzionalita',  cosi'  come  proposta  dal
ricorrente   fa  riferimento  al  sistema  normativo  degli  articoli
126-bis, 142, 180 comma 8 del C.d.S., ma e' da osservare che il cuore
della  questione pare risiedere nella norma dell' art. 126-bis, comma
2,  in quanto se fosse dichiarata la incostituzionalita' del predetto
art.  126-bis  comma  2,  si  svuoterebbe  di  significato il quesito
relativo alle altre norme: sembra pertanto opportuno limitare l'esame
alla questione di costituzionalita' relativa all'art. 126-bis.
    In  aderenza  a  quanto  eccepito da parte ricorrente, sussistono
fondati   motivi   per  dubitare  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma  2,  del C.d.S., introdotto dall'art. 7 del
d.l.  27  giugno  2003,  n. 151, convertito con modifiche nella legge
1° agosto 2003, n. 214.
    Infatti:  la  normativa  introdotta  dall'art. 126-bis del C.d.S.
appare  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene
affermata  l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Vi sarebbe
infatti  disparita' di trattamento tra proprietari di autovettura nel
caso  in  cui  il  proprietario  stesso  dell'autovettura  non sia in
possesso della patente di guida, ovvero proprietaria dell'autoveicolo
sia una societa' con personalita' giuridica: in questa ultima ipotesi
e'  da  ritenere,  infatti,  non  sia  applicabile  la sanzione della
decurtazione   dei   punti  di  patente,  nei  confronti  del  legale
rappresentante  o  di  un  suo  delegato che non possono considerarsi
proprietari del veicolo.
    Inoltre  se  appare  legittima  la  disposizione  che  prevede la
solidarieta'  passiva  per  le  sanzioni  pecuniarie,  e' da ritenere
invece    fondato    il   dubbio   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis  del  C.d.S.  nel  quale  e'  prevista la possibile
irrogazione  di  sanzioni personali amministrative, creando una sorta
di  responsabilita'  oggettiva  che appare in contrasto con l'art. 27
della Costituzione che sancisce la personalita' della responsabilita'
penale  e  da ritenere estensibile a tutte le violazioni per le quali
siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona.
    E'  da  ritenere inoltre che l'art. 126-bis del C.d.S., imponendo
al   proprietario   del   veicolo  di  indicare  le  generalita'  del
conducente, qualora lo stesso non sia stato identificato, si ponga in
contrasto   con   l'art. 24   della   Costituzione,  costituendo  una
compressione  al  diritto  di  difesa  in  quanto  viola il diritto a
tacere,  a  non essere costretti ad agire contro se stessi, principio
che   appare   consolidato   nel  nostro  ordinamento  giuridico.  In
particolare  se  il proprietario fosse alla guida del proprio veicolo
al   momento  dell'accertamento  dell'infrazione  non  immediatamente
contestata,    sarebbe    obbligato    a    confessare   la   propria
responsabilita',  con  violazione  dei  principi  sopra  richiamati e
garantiti dall'art. 24 della Costituzione.